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L'altalena dei princìpi sotto la lente dei collegi

di Nicola Cavalluzzo e Alessandro Montinari

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31 Ottobre 2008

Con le recenti modifiche ai principi contabili internazionali Ias 39 e Ifrs 7 – già operanti, in quanto pubblicate sulla Gazzetta delle Comunità europee del 16 ottobre – cresce anche l'attenzione che sindaci e revisori devono mettere in campo per gestire il cambio in corsa delle regole contabili nella terza trimestrale.
Va considerato che, con ogni probabilità, vi saranno ulteriori modifiche anche per il quarto trimestre di quest'anno, per accogliere le richieste che sono state inviate dalla Commissione Ue al board londinese degli Ias (si vedano i contenuti della lettera segnalata sul Sole 24 Ore di ieri).

Riclassificazioni ammesse
Le modifiche finora approvate dal board Ias e dalla Commissione consentono la riclassificazione di alcuni strumenti finanziari all'interno dello schema patrimoniale, con conseguente possibilità di variare i loro criteri di valutazione passando dal fair value al «costo ammortizzato», impiegando i valori del 1° luglio 2008. Inoltre, dovrà essere incrementata l'informativa (in base al principio contabile internazionale Ifrs 7) per fornire maggior rilievo e trasparenza agli effetti delle riclassifiche eventualmente effettuate.
Le società dovranno fornire dettagli sul valore di bilancio e sul fair value degli strumenti finanziari riclassificati sino alla loro derecognition, assieme al dettaglio degli utili e delle perdite da valutazione al fair value che sarebbero stati registrati a conto economico o a patrimonio netto, nel caso in cui lo strumento non fosse stato riclassificato. Ne emerge uno scenario disomogeneo rispetto a quello in essere nello scorso esercizio. Quindi, coloro che sono chiamati a dare un giudizio, in via di sintesi (il collegio sindacale) e in analisi (la società di revisione) non potranno non tenerne conto.

Per il collegio
Spetta al collegio sindacale – in base all'articolo 153, comma 2 del Testo unico della finanza – fare proposte sia riguardo al bilancio sia alla sua approvazione. Pertanto, soprattutto in presenza di importi tutt'altro che immateriali, il collegio, facendo anche leva sul giudizio positivo della società di revisione, dovrà valutare le ragioni che giustificano l'eventuale riclassifica. Ma soprattutto che stanno alla base della conseguente adozione di un criterio che comporterà un minor appesantimento del conto economico.
C'è, però, da chiedersi cosa può accadere al soggetto che deve esprimersi sul bilancio, se il comportamento degli amministratori non risulta pienamente aderente alle modifiche apportate allo Ias 39, oppure nel caso in cui la nota integrativa non contenga l'analitica disclosure richiesta dall'altro documento contabile Ifrs 7.
In via generale, ai principi contabili viene attribuito un ruolo di presunzione semplice di correttezza giuridica. Il che significa che, dal punto di vista della diligenza e della buona fede, non potrà non essere data una valutazione positiva.
Di contro, la mancata applicazione dei principi contabili, ancorché non puntualmente richiamata dalle norme di legge, comporterà un giudizio negativo sulla diligenza del redattore del bilancio.
Inoltre, la dottrina ha autorevolmente sostenuto che un bilancio redatto applicando un preciso principio contabile non condiviso dal giudice, sebbene da un lato comporti la dichiarazione di invalidità della relativa delibera, dall'altro escluderà la sussistenza del reato di false comunicazioni sociali in base all'articolo 2621 del Codice civile. Ne consegue un'insussistenza di colpa in presenza di un'eventuale azione di responsabilità.

Vincoli alle quotate
Se, invece, l'indagine si focalizza sulle società quotate (in base all'articolo 3 del decreto legislativo 38/2005) queste sono tenute a redigere il bilancio, anche d'esercizio, applicando i principi contabili internazionali. Per questi soggetti, quindi, i principi non hanno più una mera funzione integrativa delle fonti legali ma devono rispettare il principio di correttezza del bilancio richiamato nella clausola generale all'articolo 2423 del Codice civile.
Per queste ragioni, la mancata applicazione dei principi concretizzerà una responsabilità diretta e immediata sia del redattore del bilancio sia di chi ha il compito di verificare la correttezza dei conti.

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